PONTIFICIA
COMMISSIONE
ECCLESIA
DEI
ISTRUZIONE
sull’applicazione
della
Lettera
Apostolica
Motu
Proprio
data
Summorum
Pontificum
di
S.S.
BENEDETTO
PP.
XVI
I.
Introduzione
1. La
Lettera
Apostolica,
Summorum
Pontificum
Motu
Proprio
data,
del
Sommo
Pontefice
Benedetto
XVI
del 7
luglio
2007,
entrata
in
vigore
il 14
settembre
2007,
ha
reso
più
accessibile
alla
Chiesa
universale
la
ricchezza
della
Liturgia
Romana.
2. Con
tale
Motu
Proprio
il
Sommo
Pontefice
Benedetto
XVI ha
promulgato
una
legge
universale
per la
Chiesa
con
l’intento
di
dare
una
nuova
normativa
all’uso
della
Liturgia
Romana
in
vigore
nel
1962.
3. Il
Santo
Padre,
dopo
aver
richiamato
la
sollecitudine
dei
Sommi
Pontefici
nella
cura
per la
Sacra
Liturgia
e
nella
ricognizione
dei
libri
liturgici,
riafferma
il
principio
tradizionale,
riconosciuto
da
tempo
immemorabile
e
necessario
da
mantenere
per
l’avvenire,
secondo
il
quale
"ogni
Chiesa
particolare
deve
concordare
con la
Chiesa
universale,
non
solo
quanto
alla
dottrina
della
fede e
ai
segni
sacramentali,
ma
anche
quanto
agli
usi
universalmente
accettati
dalla
ininterrotta
tradizione
apostolica,
che
devono
essere
osservati
non
solo
per
evitare
errori,
ma
anche
per
trasmettere
l’integrità
della
fede,
perché
la
legge
della
preghiera
della
Chiesa
corrisponde
alla
sua
legge
di
fede"
[1].
4. Il
Sommo
Pontefice
ricorda
inoltre
i
Pontefici
Romani
che,
in
modo
particolare,
si
sono
impegnati
in
questo
compito,
specificamente
San
Gregorio
Magno
e San
Pio V.
Il
Papa
sottolinea
altresì
che,
tra i
sacri
libri
liturgici,
particolare
risalto
nella
storia
ha
avuto
il
Missale
Romanum,
che ha
ricevuto
nuovi
aggiornamenti
lungo
il
corso
dei
tempi
fino
al
Beato
Papa
Giovanni
XXIII.
Successivamente,
in
seguito
alla
riforma
liturgica
posteriore
al
Concilio
Vaticano
II,
Papa
Paolo
VI nel
1970
approvò
per la
Chiesa
di
rito
latino
un
nuovo
Messale,
poi
tradotto
in
diverse
lingue.
Papa
Giovanni
Paolo
II
nell’anno
2000
ne
promulgò
una
terza
edizione.
5.
Diversi
fedeli,
formati
allo
spirito
delle
forme
liturgiche
precedenti
al
Concilio
Vaticano
II,
hanno
espresso
il
vivo
desiderio
di
conservare
la
tradizione
antica.
Per
questo
motivo,
Papa
Giovanni
Paolo
II con
lo
speciale
Indulto
Quattuor
abhinc
annos,
emanato
nel
1984
dalla
Sacra
Congregazione
per il
Culto
Divino,
concesse
a
determinate
condizioni
la
facoltà
di
riprendere
l’uso
del
Messale
Romano
promulgato
dal
Beato
Papa
Giovanni
XXIII.
Inoltre,
Papa
Giovanni
Paolo
II,
con il
Motu
Proprio
Ecclesia
Dei
del
1988,
esortò
i
Vescovi
perché
fossero
generosi
nel
concedere
tale
facoltà
in
favore
di
tutti
i
fedeli
che lo
richiedevano.
Nella
medesima
linea
si
pone
Papa
Benedetto
XVI
con il
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
nel
quale
vengono
indicati
alcuni
criteri
essenziali
per l’Usus
Antiquior
del
Rito
Romano,
che
qui è
opportuno
ricordare.
6. I
testi
del
Messale
Romano
di
Papa
Paolo
VI e
di
quello
risalente
all’ultima
edizione
di
Papa
Giovanni
XXIII,
sono
due
forme
della
Liturgia
Romana,
definite
rispettivamente
ordinaria
e
extraordinaria:
si
tratta
di due
usi
dell’unico
Rito
Romano,
che si
pongono
l’uno
accanto
all’altro.
L’una
e
l’altra
forma
sono
espressione
della
stessa
lex
orandi
della
Chiesa.
Per il
suo
uso
venerabile
e
antico,
la
forma
extraordinaria
deve
essere
conservata
con il
debito
onore.
7. Il
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum
è
accompagnato
da una
Lettera
del
Santo
Padre
ai
Vescovi,
con la
stessa
data
del
Motu
Proprio
(7
luglio
2007).
Con
essa
vengono
offerte
ulteriori
delucidazioni
sull’opportunità
e
sulla
necessità
del
Motu
Proprio
stesso;
si
trattava,
cioè,
di
colmare
una
lacuna,
dando
una
nuova
normativa
all’uso
della
Liturgia
Romana
in
vigore
nel
1962.
Tale
normativa
si
imponeva
particolarmente
per il
fatto
che,
al
momento
dell’introduzione
del
nuovo
Messale,
non
era
sembrato
necessario
emanare
disposizioni
che
regolassero
l’uso
della
Liturgia
vigente
nel
1962.
In
ragione
dell’aumento
di
quanti
richiedono
di
poter
usare
la
forma
extraordinaria,
si è
reso
necessario
dare
alcune
norme
in
materia.
Tra
l’altro
Papa
Benedetto
XVI
afferma:
"Non
c’è
nessuna
contraddizione
tra
l’una
e
l’altra
edizione
del
Messale
Romano.
Nella
storia
della
liturgia
c’è
crescita
e
progresso,
ma
nessuna
rottura.
Ciò
che
per le
generazioni
anteriori
era
sacro,
anche
per
noi
resta
sacro
e
grande,
e non
può
essere
improvvisamente
del
tutto
proibito
o,
addirittura,
giudicato
dannoso"
[2].
8. Il
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum
costituisce
una
rilevante
espressione
del
Magistero
del
Romano
Pontefice
e del
munus
a Lui
proprio
di
regolare
e
ordinare
la
Sacra
Liturgia
della
Chiesa
[3] e
manifesta
la Sua
sollecitudine
di
Vicario
di
Cristo
e
Pastore
della
Chiesa
Universale
[4].
Esso
si
propone
l’obiettivo
di:
a)
offrire
a
tutti
i
fedeli
la
Liturgia
Romana
nell’Usus
Antiquior,
considerata
tesoro
prezioso
da
conservare;
b)
garantire
e
assicurare
realmente
a
quanti
lo
domandano,
l’uso
della
forma
extraordinaria,
nel
presupposto
che
l’uso
della
Liturgia
Romana
in
vigore
nel
1962
sia
una
facoltà
elargita
per il
bene
dei
fedeli
e
pertanto
vada
interpretata
in un
senso
favorevole
ai
fedeli
che ne
sono i
principali
destinatari;
c)
favorire
la
riconciliazione
in
seno
alla
Chiesa.
II.
Compiti
della
Pontificia
Commissione
Ecclesia
Dei
9. Il
Sommo
Pontefice
ha
conferito
alla
Pontificia
Commissione
Ecclesia
Dei
potestà
ordinaria
vicaria
per la
materia
di sua
competenza,
in
modo
particolare
vigilando
sull’osservanza
e
sull’applicazione
delle
disposizioni
del
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum
(cf.
art.
12).
10. §
1. La
Pontificia
Commissione
esercita
tale
potestà,
oltre
che
attraverso
le
facoltà
precedentemente
concesse
dal
Papa
Giovanni
Paolo
II e
confermate
da
Papa
Benedetto
XVI (cf.
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
artt.
11-12),
anche
attraverso
il
potere
di
decidere
dei
ricorsi
ad
essa
legittimamente
inoltrati,
quale
Superiore
gerarchico,
avverso
un
eventuale
provvedimento
amministrativo
singolare
dell’Ordinario
che
sembri
contrario
al
Motu
Proprio.
§ 2. I
decreti
con i
quali
la
Pontificia
Commissione
decide
i
ricorsi,
potranno
essere
impugnati
ad
normam
iuris
presso
il
Supremo
Tribunale
della
Segnatura
Apostolica.
11.
Spetta
alla
Pontificia
Commissione
Ecclesia
Dei,
previa
approvazione
da
parte
della
Congregazione
per il
Culto
Divino
e la
Disciplina
dei
Sacramenti,
il
compito
di
curare
l’eventuale
edizione
dei
testi
liturgici
relativi
alla
forma
extraordinaria
del
Rito
Romano.
III.
Norme
specifiche
12.
Questa
Pontificia
Commissione,
in
forza
dell’autorità
che le
è
stata
attribuita
e
delle
facoltà
di cui
gode,
a
seguito
dell’indagine
compiuta
presso
i
Vescovi
di
tutto
il
mondo,
con
l’animo
di
garantire
la
corretta
interpretazione
e la
retta
applicazione
del
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
emana
la
seguente
Istruzione,
a
norma
del
can.
34 del
Codice
di
Diritto
Canonico.
La
competenza
dei
Vescovi
diocesani
13. I
Vescovi
diocesani,
secondo
il
Codice
di
Diritto
Canonico,
devono
vigilare
in
materia
liturgica
per
garantire
il
bene
comune
e
perché
tutto
si
svolga
degnamente,
in
pace e
serenità
nella
loro
Diocesi
[5],
sempre
in
accordo
con la
mens
del
Romano
Pontefice
chiaramente
espressa
dal
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum
[6].
In
caso
di
controversia
o di
dubbio
fondato
circa
la
celebrazione
nella
forma
extraordinaria,
giudicherà
la
Pontificia
Commissione
Ecclesia
Dei.
14. È
compito
del
Vescovo
diocesano
adottare
le
misure
necessarie
per
garantire
il
rispetto
della
forma
extraordinaria
del
Rito
Romano,
a
norma
del
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum.
Il
coetus
fidelium
(cf.
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
art. 5
§ 1)
15. Un
coetus
fidelium
potrà
dirsi
stabiliter
exsistens
ai
sensi
dell’art.
5 § 1
del
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
quando
è
costituito
da
alcune
persone
di una
determinata
parrocchia
che,
anche
dopo
la
pubblicazione
del
Motu
Proprio,
si
siano
unite
in
ragione
della
loro
venerazione
per la
Liturgia
nell’Usus
Antiquior,
le
quali
chiedono
che
questa
sia
celebrata
nella
chiesa
parrocchiale
o in
un
oratorio
o
cappella;
tale
coetus
può
essere
anche
costituito
da
persone
che
provengano
da
diverse
parrocchie
o
Diocesi
e che
a tal
fine
si
riuniscano
in una
determinata
chiesa
parrocchiale
o in
un
oratorio
o
cappella.
16.
Nel
caso
di un
sacerdote
che si
presenti
occasionalmente
in una
chiesa
parrocchiale
o in
un
oratorio
con
alcune
persone
ed
intenda
celebrare
nella
forma
extraordinaria,
come
previsto
dagli
artt.
2 e 4
del
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
il
parroco
o il
rettore
di
chiesa
o il
sacerdote
responsabile
di una
chiesa,
ammettano
tale
celebrazione,
seppur
nel
rispetto
delle
esigenze
di
programmazione
degli
orari
delle
celebrazioni
liturgiche
della
chiesa
stessa.
17. §
1. Per
decidere
in
singoli
casi,
il
parroco
o il
rettore,
o il
sacerdote
responsabile
di una
chiesa,
si
regolerà
secondo
la sua
prudenza,
lasciandosi
guidare
da
zelo
pastorale
e da
uno
spirito
di
generosa
accoglienza.
§ 2.
Nei
casi
di
gruppi
numericamente
meno
consistenti,
ci si
rivolgerà
all’Ordinario
del
luogo
per
individuare
una
chiesa
in cui
questi
fedeli
possano
riunirsi
per
ivi
assistere
a tali
celebrazioni,
in
modo
tale
da
assicurare
una
più
facile
partecipazione
e una
più
degna
celebrazione
della
Santa
Messa.
18.
Anche
nei
santuari
e
luoghi
di
pellegrinaggio
si
offra
la
possibilità
di
celebrare
nella
forma
extraordinaria
ai
gruppi
di
pellegrini
che lo
richiedano
(cf.
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
art. 5
§ 3),
se c’è
un
sacerdote
idoneo.
19. I
fedeli
che
chiedono
la
celebrazione
della
forma
extraordinaria
non
devono
in
alcun
modo
sostenere
o
appartenere
a
gruppi
che si
manifestano
contrari
alla
validità
o
legittimità
della
Santa
Messa
o dei
Sacramenti
celebrati
nella
forma
ordinaria
e/o al
Romano
Pontefice
come
Pastore
Supremo
della
Chiesa
universale.
Il
sacerdos
idoneus
(cf.
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
art. 5
§ 4)
20. In
merito
alla
questione
di
quali
siano
i
requisiti
necessari,
affinché
un
sacerdote
sia
ritenuto
"idoneo"
a
celebrare
nella
forma
extraordinaria,
si
enuncia
quanto
segue:
a)
Ogni
sacerdote
che
non
sia
impedito
a
norma
del
Diritto
Canonico
è da
ritenersi
idoneo
alla
celebrazione
della
Santa
Messa
nella
forma
extraordinaria
[7].
b) Per
quanto
riguarda
l’uso
della
lingua
latina,
è
necessaria
una
sua
conoscenza
basilare,
che
permetta
di
pronunciare
le
parole
in
modo
corretto
e di
capirne
il
significato.
c) Per
quanto
riguarda
la
conoscenza
dello
svolgimento
del
Rito,
si
presumono
idonei
i
sacerdoti
che si
presentano
spontaneamente
a
celebrare
nella
forma
extraordinaria,
e
l’hanno
usato
precedentemente.
21. Si
chiede
agli
Ordinari
di
offrire
al
clero
la
possibilità
di
acquisire
una
preparazione
adeguata
alle
celebrazioni
nella
forma
extraordinaria.
Ciò
vale
anche
per i
Seminari,
dove
si
dovrà
provvedere
alla
formazione
conveniente
dei
futuri
sacerdoti
con lo
studio
del
latino
[8] e,
se le
esigenze
pastorali
lo
suggeriscono,
offrire
la
possibilità
di
apprendere
la
forma
extraordinaria
del
Rito.
22.
Nelle
Diocesi
dove
non ci
siano
sacerdoti
idonei,
i
Vescovi
diocesani
possono
chiedere
la
collaborazione
dei
sacerdoti
degli
Istituti
eretti
dalla
Pontificia
Commissione
Ecclesia
Dei,
sia in
ordine
alla
celebrazione,
sia in
ordine
all’eventuale
apprendimento
della
stessa.
23. La
facoltà
di
celebrare
la
Messa
sine
populo
(o con
la
partecipazione
del
solo
ministro)
nella
forma
extraordinaria
del
Rito
Romano
è data
dal
Motu
Proprio
ad
ogni
sacerdote
sia
secolare
sia
religioso
(cf.
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
art.
2).
Pertanto
in
tali
celebrazioni,
i
sacerdoti
a
norma
del
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
non
necessitano
di
alcun
permesso
speciale
dei
loro
Ordinari
o
superiori.
La
disciplina
liturgica
ed
ecclesiastica
24. I
libri
liturgici
della
forma
extraordinaria
vanno
usati
come
sono.
Tutti
quelli
che
desiderano
celebrare
secondo
la
forma
extraordinaria
del
Rito
Romano
devono
conoscere
le
apposite
rubriche
e sono
tenuti
ad
eseguirle
correttamente
nelle
celebrazioni.
25.
Nel
Messale
del
1962
potranno
e
dovranno
essere
inseriti
nuovi
santi
e
alcuni
dei
nuovi
prefazi9,
secondo
la
normativa
che
verrà
indicata
in
seguito.
26.
Come
prevede
il
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum
all’art.
6, si
precisa
che le
letture
della
Santa
Messa
del
Messale
del
1962
possono
essere
proclamate
o
esclusivamente
in
lingua
latina,
o in
lingua
latina
seguita
dalla
traduzione
in
lingua
vernacola,
ovvero,
nelle
Messe
lette,
anche
solo
in
lingua
vernacola.
27.
Per
quanto
riguarda
le
norme
disciplinari
connesse
alla
celebrazione,
si
applica
la
disciplina
ecclesiastica,
contenuta
nel
vigente
Codice
di
Diritto
Canonico.
28.
Inoltre,
in
forza
del
suo
carattere
di
legge
speciale,
nell’ambito
suo
proprio,
il
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum,
deroga
a quei
provvedimenti
legislativi,
inerenti
ai
sacri
Riti,
emanati
dal
1962
in poi
ed
incompatibili
con le
rubriche
dei
libri
liturgici
in
vigore
nel
1962.
Cresima
e
Ordine
sacro
29. La
concessione
di
usare
la
formula
antica
per il
rito
della
Cresima
è
stata
confermata
dal
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum
(cf.
art. 9
§ 2).
Pertanto
non è
necessario
utilizzare
per la
forma
extraordinaria
la
formula
rinnovata
del
Rito
della
Confermazione
promulgato
da
Papa
Paolo
VI.
30.
Con
riguardo
alla
tonsura,
agli
ordini
minori
e al
suddiaconato,
il
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum
non
introduce
nessun
cambiamento
nella
disciplina
del
Codice
di
Diritto
Canonico
del
1983;
di
conseguenza,
negli
Istituti
di
Vita
Consacrata
e
nelle
Società
di
Vita
Apostolica
che
dipendono
dalla
Pontificia
Commissione
Ecclesia
Dei,
il
professo
con
voti
perpetui
oppure
chi è
stato
incorporato
definitivamente
in una
società
clericale
di
vita
apostolica,
con
l’ordinazione
diaconale
viene
incardinato
come
chierico
nell’istituto
o
nella
società,
a
norma
del
canone
266 §
2 del
Codice
di
Diritto
Canonico.
31.
Soltanto
negli
Istituti
di
Vita
Consacrata
e
nelle
Società
di
Vita
Apostolica
che
dipendono
dalla
Pontificia
Commissione
Ecclesia
Dei
e in
quelli
dove
si
mantiene
l’uso
dei
libri
liturgici
della
forma
extraordinaria,
è
permesso
l’uso
del
Pontificale
Romanum
del
1962
per il
conferimento
degli
ordini
minori
e
maggiori.
Breviarium
Romanum
32.
Viene
data
ai
chierici
la
facoltà
di
usare
il
Breviarium
Romanum
in
vigore
nel
1962,
di cui
all’art.
9 § 3
del
Motu
Proprio
Summorum
Pontificum.
Esso
va
recitato
integralmente
e in
lingua
latina.
Il
Triduo
sacro
33. Il
coetus
fidelium,
che
aderisce
alla
precedente
tradizione
liturgica,
se c’è
un
sacerdote
idoneo,
può
anche
celebrare
il
Triduo
Sacro
nella
forma
extraordinaria.
Nei
casi
in cui
non ci
sia
una
chiesa
o
oratorio
previsti
esclusivamente
per
queste
celebrazioni,
il
parroco
o
l’Ordinario,
d’intesa
con il
sacerdote
idoneo,
dispongano
le
modalità
più
favorevoli
per il
bene
delle
anime,
non
esclusa
la
possibilità
di
ripetere
le
celebrazioni
del
Triduo
Sacro
nella
stessa
chiesa.
I Riti
degli
Ordini
Religiosi
34. È
permesso
l’uso
dei
libri
liturgici
propri
degli
Ordini
religiosi
in
vigore
nel
1962.
Pontificale
Romanum
e
Rituale
Romanum
35. È
permesso
l’uso
del
Pontificale
Romanum
e del
Rituale
Romanum,
così
come
del
Caeremoniale
Episcoporum
in
vigore
nel
1962,
a
norma
del n.
28 di
questa
Istruzione
e
fermo
restando
quanto
disposto
nel n.
31
della
medesima.
Il
Sommo
Pontefice
Benedetto
XVI,
nell’
Udienza
concessa
il
giorno
8
aprile
2011
al
sottoscritto
Cardinale
Presidente
della
Pontificia
Commissione
Ecclesia
Dei,
ha
approvato
la
presente
Istruzione
e ne
ha
ordinato
la
pubblicazione.
Dato a
Roma,
dalla
Sede
della
Pontificia
Commissione
Ecclesia
Dei,
il
30
aprile
2011,
nella
memoria
di san
Pio V.
William
Cardinale
Levada
Presidente
Mons.
Guido
Pozzo
Segretario
_______________
[1]
BENEDETTO
XVI,
Lettera
Apostolica
Summorum
Pontificum
Motu
Proprio
data,
AAS 99
(2007)
777;
cf.
Ordinamento
generale
del
Messale
Romano,
terza
ed.
2002,
n. 397.
[2]
BENEDETTO
XVI,
Lettera
ai
Vescovi
in
occasione
della
pubblicazione
della
Lettera
Apostolica
"Motu
Proprio
data"
Summorum
Pontificum
sull’uso
della
Liturgia
Romana
anteriore
alla
Riforma
effettuata
nel
1970,
AAS 99
(2007)
798.
[3]
Cf.
C.I.C.
can.
838 §1
e §2.
[4]
Cf.
C.I.C.
can.
331.
[5] Cf.
C.I.C.
cann.
223 §
2; 838
§1 e §
4.
[6] Cf.
BENEDETTO
XVI,
Lettera
ai
Vescovi
in
occasione
della
pubblicazione
della
Lettera
Apostolica
"Motu
Proprio
data"
Summorum
Pontificum
sull’uso
della
Liturgia
Romana
anteriore
alla
Riforma
effettuata
nel
1970,
AAS 99
(2007)
799.
[7]
Cf.
C.I.C.
can.
900 §
2.
[8]
Cf.
C.I.C.
can.
249;
cf.
Conc.
Vat.
II,
Cost.
Sacrosanctum
Concilium,
n. 36;
Dich.
Optatam
totius,
n. 13.
[9] Cf.
BENEDETTO
XVI,
Lettera
ai
Vescovi
in
occasione
della
pubblicazione
della
Lettera
Apostolica
"Motu
Proprio
data"
Summorum
Pontificum
sull’uso
della
Liturgia
Romana
anteriore
alla
Riforma
effettuata
nel
1970,
AAS 99
(2007)
797.
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