Dichiarazione del Concilio vaticano II°
sulla libertà religiosa
DIGNITATIS HUMANAE SULLA
LIBERTA' RELIGIOSA
IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA E DELLE COMUNITÀ ALLA
LIBERTÀ SOCIALE E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre
più consapevoli della propria dignità di persone e cresce
il numero di coloro che esigono di agire di loro
iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà,
mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da misure
coercitive. Parimenti, gli stessi esseri umani postulano
una giuridica delimitazione del potere delle autorità
pubbliche, affinché non siano troppo circoscritti i
confini alla onesta libertà, tanto delle singole persone,
quanto delle associazioni. Questa esigenza di libertà
nella convivenza umana riguarda soprattutto i valori dello
spirito, e in primo luogo il libero esercizio della
religione nella società. Considerando diligentemente tali
aspirazioni, e proponendosi di dichiarare quanto e come
siano conformi alla verità e alla giustizia, questo
Concilio Vaticano rimedita la tradizione sacra e la
dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi in
costante armonia con quelli già posseduti. Anzitutto, il
sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto conoscere
al genere umano la via attraverso la quale gli uomini,
servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e pervenire
alla beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che
sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale
il Signore Gesù ha affidato la missione di comunicarla a
tutti gli uomini, dicendo agli apostoli:”Andate dunque,
istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto quello che io vi ho comandato” (Mt
28,19-20). E tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare
la verità, specialmente in ciò che concerne Dio e la sua
Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che
la conoscono e a rimanerle fedeli. Il sacro Concilio
professa pure che questi doveri attingono e vincolano la
coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che
per la forza della verità stessa, la quale si diffonde
nelle menti soavemente e insieme con vigore. E poiché la
libertà religiosa, che gli esseri umani esigono
nell'adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda
l'immunità dalla coercizione nella società civile, essa
lascia intatta la dottrina tradizionale cattolica sul
dovere morale dei singoli e delle società verso la vera
religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il sacro
Concilio, trattando di questa libertà religiosa, si
propone di sviluppare la dottrina dei sommi Pontefici più
recenti intorno ai diritti inviolabili della persona umana
e all'ordinamento giuridico della società.
I. ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà religiosa2. Questo
Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il
diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale
libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla
coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi
sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in
materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la
sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di
agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente,
in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il
diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla
stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta
conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione.
Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa
deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile
nell'ordinamento giuridico della società.A motivo della
loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono
persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e
perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla
loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare
la verità, in primo luogo quella concernente la religione.
E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta
conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue
esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non
sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro
natura, se non godono della libertà psicologica e nello
stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il
diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una
disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa
natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura
anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la
verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora
sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia,
non può essere impedito. Libertà religiosa e rapporto
dell'uomo con Dio3. Quanto sopra esposto appare con
maggiore chiarezza qualora si consideri che norma suprema
della vita umana è la legge divina, eterna, oggettiva e
universale, per mezzo della quale Dio con sapienza e amore
ordina, dirige e governa l'universo e le vie della
comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere umano della
sua legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida soavemente
provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile
verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto di
cercare la verità in materia religiosa, utilizzando mezzi
idonei per formarsi giudizi di coscienza retti e veri
secondo prudenza. La verità, però, va cercata in modo
rispondente alla dignità della persona umana e alla sua
natura sociale: e cioè con una ricerca condotta
liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o
dell'educazione, per mezzo dello scambio e del dialogo con
cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca,
gli uni rivelano agli altri la verità che hanno scoperta o
che ritengono di avere scoperta; inoltre, una volta
conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente con
assenso personale. L'uomo coglie e riconosce gli
imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza,
che è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua attività per
raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi
costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si
deve neppure impedirgli di agire in conformità ad essa,
soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della
religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in
atti interni volontari e liberi, con i quali l'essere
umano si dirige immediatamente verso Dio: e tali atti da
un'autorità meramente umana non possono essere né
comandati, né proibiti. Però la stessa natura sociale
dell'essere umano esige che egli esprima esternamente gli
atti interni di religione, comunichi con altri in materia
religiosa e professi la propria religione in modo
comunitario. Si fa quindi ingiuria alla persona umana e
allo stesso ordine stabilito da Dio per gli esseri umani,
quando si nega ad essi il libero esercizio della religione
nella società, una volta rispettato l'ordine pubblico
informato a giustizia. Inoltre gli atti religiosi, con i
quali in forma privata e pubblica gli esseri umani con
decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono per
loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose.
Quindi la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare
il bene comune temporale, deve certamente rispettare e
favorire la vita religiosa dei cittadini, però evade dal
campo della sua competenza se presume di dirigere o di
impedire gli atti religiosi.La libertà dei gruppi
religiosi4. La libertà religiosa che compete alle singole
persone, compete ovviamente ad esse anche quando agiscono
in forma comunitaria. I gruppi religiosi, infatti, sono
postulati dalla natura sociale tanto degli esseri umani,
quanto della stessa religione. A tali gruppi, pertanto,
posto che le giuste esigenze dell'ordine pubblico non
siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di
essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi
secondo norme proprie, nel prestare alla suprema divinità
il culto pubblico, nell'aiutare i propri membri ad
esercitare la vita religiosa, nel sostenerli con il
proprio insegnamento e nel promuovere quelle istituzioni
nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri
ad informare la vita secondo i principi della propria
religione. Parimenti ai gruppi religiosi compete il
diritto di non essere impediti con leggi o con atti
amministrativi del potere civile di scegliere, educare,
nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con
le autorità e con le comunità religiose che vivono in
altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi,
di acquistare e di godere di beni adeguati. I gruppi
religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di
insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede,
a voce e per scritto. Però, nel diffondere la fede
religiosa e nell'introdurre pratiche religiose, si deve
evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte
coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno
retti, specialmente nei confronti di persone prive di
cultura o senza risorse: un tale modo di agire va
considerato come abuso del proprio diritto e come lesione
del diritto altrui. Inoltre la libertà religiosa comporta
pure che i gruppi religiosi non siano impediti di
manifestare liberamente la virtù singolare della propria
dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare ogni
umana attività. Infine, nel carattere sociale della natura
umana e della stessa religione si fonda il diritto in
virtù del quale gli esseri umani, mossi dalla propria
convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar
vita ad associazioni educative, culturali, caritative e
sociali.La libertà religiosa della famiglia5. Ad ogni
famiglia - società che gode di un diritto proprio e
primordiale - compete il diritto di ordinare liberamente
la propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei
genitori. A questi spetta il diritto di determinare
l'educazione religiosa da impartire ai propri figli
secondo la propria persuasione religiosa. Quindi deve
essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori il
diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli
altri mezzi di educazione, e per una tale libertà di
scelta non debbono essere gravati, né direttamente né
indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei
genitori sono violati se i figli sono costretti a
frequentare lezioni scolastiche che non corrispondono alla
persuasione religiosa dei genitori, o se viene imposta
un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa ogni
formazione religiosa. Cura della libertà religiosa6.
Poiché il bene comune della società - che si concreta
nell'insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali
gli uomini possono perseguire il loro perfezionamento più
riccamente o con maggiore facilità - consiste soprattutto
nella salvaguardia dei diritti della persona umana e
nell'adempimento dei rispettivi doveri, adoperarsi
positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta
tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri
civili, alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a
ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto conto del loro
specifico dovere verso il bene comune. Tutelare e
promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere
essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi
assicurare a tutti i cittadini, con leggi giuste e con
mezzi idonei, l'efficace tutela della libertà religiosa, e
creare condizioni propizie allo sviluppo della vita
religiosa, cosicché i cittadini siano realmente in grado
di esercitare i loro diritti attinenti la religione e
adempiere i rispettivi doveri, e la società goda dei beni
di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli
uomini verso Dio e verso la sua santa volontà. Se,
considerate le circostanze peculiari dei popoli
nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita
ad un determinato gruppo religioso una speciale posizione
civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i
cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga riconosciuto
e sia rispettato il diritto alla libertà in materia
religiosa. Infine il potere civile deve provvedere che
l'eguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa
pure al bene comune della società, per motivi religiosi
non sia mai lesa, apertamente o in forma occulta, e che
non si facciano fra essi discriminazioni. Da ciò segue che
non è permesso al pubblico potere imporre ai cittadini con
la violenza o con il timore o con altri mezzi la
professione di una religione qualsivoglia oppure la sua
negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo
religioso o che se ne allontanino. Tanto più poi si agisce
contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e
il diritto delle genti quando si usa, in qualunque modo,
la violenza per distruggere o per comprimere la stessa
religione o in tutto il genere umano oppure in qualche
regione o in un determinato gruppo. I limiti della libertà
religiosa7. Il diritto alla libertà in materia religiosa
viene esercitato nella società umana; di conseguenza il
suo esercizio è regolato da alcune norme. Nell'esercizio
di ogni libertà si deve osservare il principio morale
della responsabilità personale e sociale: nell'esercitare
i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi
sociali, in virtù della legge morale, sono tenuti ad avere
riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri
verso gli altri e verso il bene comune. Con tutti si è
tenuti ad agire secondo giustizia ed umanità. Inoltre,
poiché la società civile ha il diritto di proteggersi
contro i disordini che si possono verificare sotto
pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto al
potere civile prestare una tale protezione; ciò però va
compiuto non in modo arbitrario o favorendo iniquamente
una delle parti, ma secondo norme giuridiche, conformi
all'ordine morale obiettivo: norme giuridiche postulate
dall'efficace difesa dei diritti e dalla loro pacifica
armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da una
sufficiente tutela di quella autentica pace pubblica che
consiste in una vita vissuta in comune sulla base di una
onesta giustizia, nonché dalla debita custodia della
pubblica moralità. Questi sono elementi che costituiscono
la parte fondamentale del bene comune e sono compresi
sotto il nome di ordine pubblico. Per il resto nella
società va rispettata la norma secondo la quale agli
esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia
possibile, e la loro libertà non deve essere limitata, se
non quando e in quanto è necessario. Educazione
all'esercizio della libertà8. Nella nostra età gli esseri
umani, a motivo di molteplici fattori, vivono in
un'atmosfera di pressioni e corrono il pericolo di essere
privati della facoltà di agire liberamente e
responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi quelli
che, sotto il pretesto della libertà, respingono ogni
dipendenza e apprezzano poco la dovuta obbedienza. Ragione
per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma
soprattutto coloro che sono impegnati in compiti
educativi, ad adoperarsi per formare esseri umani i quali,
nel pieno riconoscimento dell'ordine morale, sappiano
obbedire alla legittima autorità e siano amanti della
genuina libertà, esseri umani cioè che siano capaci di
emettere giudizi personali nella luce della verità, di
svolgere le proprie attività con senso di responsabilità,
e che si impegnano a perseguire tutto ciò che è vero e
buono, generosamente disposti a collaborare a tale scopo
con gli altri. La libertà religiosa, quindi, deve pure
essere ordinata e contribuire a che gli esseri umani
adempiano con maggiore responsabilità i loro doveri nella
vita sociale.
II. LA LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La
dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella
Rivelazione9. Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul
diritto degli esseri umani alla libertà religiosa ha il
suo fondamento nella dignità della persona, le cui
esigenze la ragione umana venne conoscendo sempre più
chiaramente attraverso l'esperienza dei secoli. Anzi, una
tale dottrina sulla libertà affonda le sue radici nella
Rivelazione divina, per cui tanto più va rispettata con
sacro impegno dai cristiani. Quantunque, infatti, la
Rivelazione non affermi esplicitamente il diritto
all'immunità dalla coercizione esterna in materia
religiosa, fa tuttavia conoscere la dignità della persona
umana in tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto di
Cristo verso la libertà umana degli esseri umani
nell'adempimento del dovere di credere alla parola di Dio,
e ci insegna lo spirito che i discepoli di una tale
Maestro devono assimilare e manifestare in ogni loro
azione. Tutto ciò illustra i principi generali sopra cui
si fonda la dottrina della presente dichiarazione sulla
libertà religiosa. E anzitutto, la libertà religiosa nella
società è in piena rispondenza con la libertà propria
dell'atto di fede cristiana.Libertà dell'atto di fede10.
Un elemento fondamentale della dottrina cattolica,
contenuto nella parola di Dio e costantemente predicato
dai Padri, è che gli esseri umani sono tenuti a rispondere
a Dio credendo volontariamente; nessuno, quindi, può
essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua
volontà. Infatti, l'atto di fede è per sua stessa natura
un atto volontario, giacché gli essere umani, redenti da
Cristo Salvatore e chiamati in Cristo Gesù ad essere figli
adottivi, non possono aderire a Dio che ad essi si rivela,
se il Padre non li trae e se non prestano a Dio un
ossequio di fede ragionevole e libero. È quindi pienamente
rispondente alla natura della fede che in materia
religiosa si escluda ogni forma di coercizione da parte
degli esseri umani. E perciò un regime di libertà
religiosa contribuisce non poco a creare quell'ambiente
sociale nel quale gli esseri umani possono essere invitati
senza alcuna difficoltà alla fede cristiana, e possono
abbracciarla liberamente e professarla con vigore in tutte
le manifestazioni della vita. Modo di agire di Cristo e
degli apostoli11. Dio chiama gli esseri umani al suo
servizio in spirito e verità; per cui essi sono vincolati
in coscienza a rispondere alla loro vocazione, ma non
coartati. Egli, infatti, ha riguardo della dignità della
persona umana da lui creata, che deve godere di libertà e
agire con responsabilità. Ciò è apparso in grado sommo in
Cristo Gesù, nel quale Dio ha manifestato se stesso e le
sue vie in modo perfetto. Infatti Cristo, che è Maestro e
Signore nostro, mite ed umile di cuore ha invitato e
attratto i discepoli pazientemente. Certo, ha sostenuto e
confermato la sua predicazione con i miracoli per
suscitare e confortare la fede negli uditori, ma senza
esercitare su di essi alcuna coercizione Ha pure
rimproverato l'incredulità degli uditori, lasciando però
la punizione a Dio nel giorno del giudizio. Mandando gli
apostoli nel mondo, disse loro:” Chi avrà creduto e sarà
battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà creduto sarà
condannato”(Mc 16,16). ma conoscendo che la zizzania è
stata seminata con il grano, comandò di lasciarli crescere
tutti e due fino alla mietitura che avverrà alla fine del
tempo. Non volendo essere un messia politico e dominatore
con la forza preferì essere chiamato Figlio dell'uomo che
viene”per servire e dare la sua vita in redenzione di
molti” (Mc 10,45). Si presentò come il perfetto servo di
Dio che” non rompe la canna incrinata e non smorza il
lucignolo che fuma” (Mt 12,20). Riconobbe la potestà
civile e i suoi diritti, comandando di versare il tributo
a Cesare, ammonì però chiaramente di rispettare i
superiori diritti di Dio:” Rendete a Cesare quello che è
di Cesare, e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,21).
Finalmente ha ultimato la sua rivelazione compiendo nella
croce l'opera della redenzione, con cui ha acquistato agli
esseri umani la salvezza e la vera libertà. Infatti rese
testimonianza alla verità, però non volle imporla con la
forza a coloro che la respingevano. Il suo regno non si
erige con la spada ma si costituisce ascoltando la verità
e rendendo ad essa testimonianza, e cresce in virtù
dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce trae a sé
gli esseri umani. Gli apostoli, istruiti dalla parola e
dall'esempio di Cristo, hanno seguito la stessa via. Fin
dal primo costituirsi della Chiesa i discepoli di Cristo
si sono adoperati per convertire gli esseri umani a
confessare Cristo Signore, non però con un'azione
coercitiva né con artifizi indegni del Vangelo, ma
anzitutto con la forza della parola di Dio, Con coraggio
annunziavano a tutti il proposito di Dio salvatore,” il
quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino
alla conoscenza della verità” (1 Tm 2,4); nello stesso
tempo, però, avevano riguardo per i deboli, sebbene
fossero nell'errore, mostrando in tal modo come” ognuno di
noi renderà conto di sé a Dio” (Rm 14,12) e sia tenuto ad
obbedire soltanto alla propria coscienza. Come Cristo, gli
apostoli hanno sempre cercato di rendere testimonianza
alla verità di Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e
ai principi di” annunziare con fiducia la parola di Dio”
(At 4,31). Con ferma fede ritenevano che lo stesso Vangelo
fosse realmente la forza di Dio per la salvezza di ogni
credente. Sprezzando quindi tutte”le armi carnali”
seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di
Cristo, hanno predicato la parola di Dio pienamente
fiduciosi nella divina virtù di tale parola del
distruggere le forze avverse a Dio e nell'avviare gli
esseri umani alla fede e all'ossequio di Cristo, Come il
Maestro, così anche gli apostoli hanno riconosciuto la
legittima autorità civile:” Non vi è infatti potestà se
non da Dio”, insegna l'Apostolo, il quale perciò
comanda:”Ognuno sia soggetto alle autorità in carica...
Chi si oppone alla potestà, resiste all'ordine stabilito
da Dio” (Rm 13,1-5). Nello stesso tempo, però, non hanno
avuto timore di resistere al pubblico potere che si
opponeva alla santa volontà di Dio:” È necessario obbedire
a Dio prima che agli uomini” (At 5,29). La stessa via
hanno seguito innumerevoli martiri e fedeli attraverso i
secoli e in tutta la terra.La Chiesa segue le tracce di
Cristo e degli apostoli12. La Chiesa pertanto, fedele alla
verità evangelica, segue la via di Cristo e degli apostoli
quando riconosce come rispondente alla dignità dell'uomo e
alla rivelazione di Dio il principio della libertà
religiosa e la favorisce. Essa ha custodito e tramandato
nel decorso dei secoli la dottrina ricevuta da Cristo e
dagli apostoli. E quantunque nella vita del popolo di Dio,
pellegrinante attraverso le vicissitudini della storia
umana, di quando in quando si siano avuti modi di agire
meno conformi allo spirito evangelico, anzi ad esso
contrari, tuttavia la dottrina della Chiesa, secondo la
quale nessuno può essere costretto con la forza ad
abbracciare la fede, non è mai venuta meno. Il fermento
evangelico ha pure lungamente operato nell'animo degli
esseri umani e molto ha contribuito perché gli uomini
lungo i tempi riconoscessero più largamente e meglio la
dignità della propria persona e maturasse la convinzione
che la persona nella società deve essere immune da ogni
umana coercizione in materia religiosa. La libertà della
Chiesa13. Fra le cose che appartengono al bene della
Chiesa, anzi al bene della stessa città terrena, e che
vanno ovunque e sempre conservate e difese da ogni
ingiuria, è certamente di altissimo valore la seguente:
che la Chiesa nell'agire goda di tanta libertà quanta le è
necessaria per provvedere alla salvezza degli esseri
umani. È questa, infatti, la libertà sacra, di cui
l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito la Chiesa
acquistata con il suo sangue. Ed è propria della Chiesa,
tanto che quanti l'impugnano agiscono contro la volontà di
Dio. La libertà della Chiesa è principio fondamentale
nelle relazioni fra la Chiesa e i poteri pubblici e tutto
l'ordinamento giuridico della società Civile. Nella
società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, la
Chiesa rivendica a sé la libertà come autorità spirituale,
fondata da Cristo Signore, alla quale per mandato divino
incombe l'obbligo di andare nel mondo universo a predicare
il Vangelo ad ogni creatura. Parimenti, la Chiesa
rivendica a sé la libertà in quanto è una comunità di
esseri umani che hanno il diritto di vivere nella società
civile secondo i precetti della fede cristiana. Ora, se
vige un regime di libertà religiosa non solo proclamato a
parole né solo sancito nelle leggi, ma con sincerità
tradotto realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di
diritto e di fatto, usufruisce di una condizione stabile
per l'indipendenza necessaria all'adempimento della sua
divina missione: indipendenza nella società, che le
autorità ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente
rivendicato. Nello stesso tempo i cristiani, come gli
altri uomini godono del diritto civile di non essere
impediti di vivere secondo la propria coscienza. Vi è
quindi concordia fra la libertà della Chiesa e la libertà
religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a
tutti gli esseri umani e a tutte le comunità e che deve
essere sancita nell'ordinamento giuridico delle società
civili.La missione della Chiesa14. La Chiesa cattolica per
obbedire al divino mandato:” Istruite tutte le genti (Mt
28,19), è tenuta ad operare instancabilmente” affinché la
parola di Dio corra e sia glorificata” (2 Ts 3,1). La
Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli affinché”
anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti,
ringraziamenti per tutti gli uomini... Ciò infatti è bene
e gradito al cospetto del Salvatore e Dio nostro, il quale
vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla
conoscenza della verità” (1 Tm 2, 1-4). I cristiani, però,
nella formazione della loro coscienza, devono considerare
diligentemente la dottrina sacra e certa della Chiesa.
Infatti per volontà di Cristo la Chiesa cattolica è
maestra di verità e sua missione è di annunziare e di
insegnare autenticamente la verità che è Cristo, e nello
stesso tempo di dichiarare e di confermare
autoritativamente i principi dell'ordine morale che
scaturiscono dalla stessa natura umana. Inoltre i
cristiani, comportandosi sapientemente con coloro che non
hanno la fede, s'adoperino a diffondere la luce della vita
con ogni fiducia e con fortezza apostolica, fino
all'effusione del sangue,” nello Spirito Santo, con la
carità non simulata, con la parola di verità” (2 Cor
6,6-7). Infatti il discepolo ha verso Cristo Maestro il
dovere grave di conoscere sempre meglio la verità da lui
ricevuta, di annunciarla fedelmente e di difenderla con
fierezza, non utilizzando mai mezzi contrari allo spirito
evangelico. Nello stesso tempo, però, la carità di Cristo
lo spinge a trattare con amore, con prudenza e con
pazienza gli esseri umani che sono nell'errore o
nell'ignoranza circa la fede. Si deve quindi aver riguardo
sia ai doveri verso Cristo, il Verbo vivificante che deve
essere annunciato, sia ai diritti della persona umana, sia
alla misura secondo la quale Dio attraverso il Cristo
distribuisce la sua grazia agli esseri umani che vengono
invitati ad accettare e a professare la fede liberamente.
CONCLUSIONE
15. È manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di
poter professare liberamente la religione sia in forma
privata che pubblica; anzi la libertà religiosa nella
maggior parte delle costituzioni è già dichiarata diritto
civile ed è solennemente proclamata in documenti
internazionali. Non mancano però regimi i quali, anche se
nelle loro costituzioni riconoscono la libertà del culto
religioso, si sforzano di stornare i cittadini dalla
professione della religione e di rendere assai difficile e
pericolosa la vita alle comunità religiose. Il sacro
Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni propizi
di questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti
deplorevoli, esorta i cattolici e invita tutti gli esseri
umani a considerare con la più grande attenzione quanto la
libertà religiosa sia necessaria, soprattutto nella
presente situazione della famiglia umana. È infatti
manifesto che tutte le genti si vanno sempre più
unificando, che si fanno sempre più stretti i rapporti fra
gli esseri umani di cultura e religione diverse, mentre si
fa ognora più viva in ognuno la coscienza della propria
responsabilità personale. Per cui, affinché nella famiglia
umana si instaurino e si consolidino relazioni di
concordia e di pace, si richiede che ovunque la libertà
religiosa sia munita di una efficace tutela giuridica e
che siano osservati i doveri e i diritti supremi degli
esseri umani attinenti la libera espressione della vita
religiosa nella società. Faccia Dio, Padre di tutti, che
la famiglia umana, diligentemente elevando a metodo nei
rapporti sociali l'esercizio della libertà religiosa, in
virtù della grazia di Cristo e per l'azione dello Spirito
Santo pervenga alla sublime e perenne” libertà della
gloria dei figli di Dio” (Rm 8,21).
7 dicembre 1965
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